Il percorso Adottivo

L’ADOZIONE INTERNAZIONALE
L’adozione internazionale è l'adozione di un bambino straniero fatta nel suo paese, davanti alle autorità e alle leggi che vi operano. Le competenze in materia di adozioni internazionali, previste dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993, ai sensi della Legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono della
Commissione per le adozioni internazionali.
I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001)

I REQUISITI
I requisiti per l'adozione internazionale sono gli stessi previsti per l'adozione nazionale, e sono previsti dall'art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal tribunale per i minorenni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.

COSA FARE PER ADOTTARE
Chi desidera adottare presenta la “dichiarazione di disponibilità” presso il Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza.
Nel caso di cittadini italiani residenti all’estero, il Tribunale competente è quello dell’ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, il Tribunale per i minorenni di Roma.
Il Tribunale per i minorenni decreta l’idoneità all’adozione internazionale.
Nel caso in cui il Tribunale neghi l’idoneità all’adozione internazionale, il relativo decreto può essere impugnato entro 10 giorni dalla notifica, in Corte d’Appello.

LA SCELTA DELL’ENTE AUTORIZZATO
Entro 1 anno dalla notifica del decreto di idoneità, la coppia deve conferire incarico ad uno degli Enti Autorizzati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali.
L’ASA organizza incontri informativi di gruppo, gratuiti, nel corso dei quali vengono fornite indicazioni sui Paesi nei quali è operativa, con particolare riferimento alla condizione dell’infanzia, le peculiarità legislative e procedurali, sui tempi di attesa e sulle modalità di accompagnamento delle coppie aspiranti all’adozione internazionale.

1INCONTRI INFORMATIVI
Come primo momento ASA propone un incontro informativo di gruppo che ha lo scopo di presentare l’ente autorizzato e il percorso adottivo, chiarendo i dubbi delle coppie che vi partecipano
2IL CONFERIMENTO DI INCARICO
L’incarico si configura come un contratto di mandato atipico, fondato su un rapporto fiduciario tra mandante (coppia) e mandatario (Ente Autorizzato). L’ASA comunica l’avvenuto conferimento alla Commissione per le adozioni internazionali (CAI), al Tribunale per i minorenni competente e ai Servizi Socio- Sanitari. Il Paese ove avviare la procedura di adozione internazionale viene individuato dalla coppia conformemente alle indicazioni e ai suggerimenti degli operatori ASA, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto di idoneità, delle informazioni presenti nella relazione psico-sociale.
3SCELTA PAESE STRANIERO
4INVIO FASCICOLO ALL’ESTERO
Il fascicolo della coppia, completo, viene inviato all’estero e depositato presso la competente Autorità straniera. I tempi di attesa prospettati costituiscono un’ipotesi di previsione fatta sulla base dell’esperienza pluriennale di ASA nei Paesi nei quali è operativa.
5L’ATTESA
L’attesa, che va dal deposito del fascicolo presso la competente Autorità straniera alla proposta di abbinamento, va vissuto in maniera costruttiva. L’ASA organizza un programma di accompagnamento per il supporto psicologico, formativo ed esperienziale. Attraverso incontri individuali e di gruppo, viene garantito il sostegno alla genitorialità adottiva. Le tematiche affrontate fanno riferimento a questioni molto delicate del percorso adottivo quali il passaggio da coppia a famiglia, la realtà socio-culturale dei Paesi in cui adottare, l’abbandono, l’istituzionalizzazione, il primo incontro, l’inserimento del bambino nel nuovo ambiente familiare, sociale scolastico. Gli psicologi dell’Associazione mirano alla realizzazione di un percorso con le coppie che valorizza le loro capacità genitoriali e sono disponibili ad affrontare e risolvere insieme le criticità e i dubbi che possono sorgere. Le tematiche dei percorsi e il relativo calendario vengono costantemente aggiornati e comunicati alle coppie interessate.
6PROPOSTA DI ABBINAMENTO
La proposta di abbinamento, da parte dell’Autorità straniera, tiene conto delle disposizioni del decreto di idoneità. L’ASA convoca la coppia per un colloquio durante il quale vengono comunicate le indicazioni ricevute dall’Autorità straniera relative al/i minore/i con riferimento alle informazioni personali (dati anagrafici, storia personale), nonché alle informazioni di carattere sanitario (malattie, traumi fisici, eventuali necessità di cure mediche), e psicologico (diagnosi psicologiche, traumi emotivi, necessità di cure e sostegno). I futuri genitori adottivi prestano il consenso scritto all’abbinamento che l’ASA trasmette all’Autorità straniera, nonché alla Commissione per le adozioni internazionali.
7PARTENZA
L’Autorità straniera trasmette all’ASA la data dell’incontro con il/i bambino/i.
L’ASA assiste la coppia nella fase precedente alla partenza attraverso colloqui di sostegno e di preparazione. Alcuni Paesi permettono l’invio da parte della coppia di materiale fotografico e di presentazione del nucleo familiare che verrà utilizzato, dagli operatori stranieri, per preparare il/i bambino/i all’incontro con i futuri genitori.
8PERMANENZA ALL’ESTERO
Per tutto il periodo di permanenza nel Paese, soprattutto nei momenti istituzionali indispensabili per lo svolgimento della procedura adottiva, la coppia viene accolta e seguita dal referente ASA e dai suoi collaboratori. L’incontro col/i bambino/i è una fase molto delicata. L’Associazione fornisce alla coppia tutto il supporto e l’assistenza necessari rispetto alla situazione specifica. Oltre al referente in loco, gli operatori e professionisti psicologi, che hanno seguito la coppia durante la fase della preparazione in Italia, sono disposizione telefonicamente, via mail o telematicamente (skype etc), per affrontare qualsiasi tipo di incertezza, dubbio o difficoltà nella relazione con il/i bambino/i.
9RIENTRO IN ITALIA
Emessa la sentenza di adozione da parte della competente Autorità straniera, e successivamente al rilascio dell’autorizzazione all’ingresso nel nostro Paese del bambino da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali, la nuova famiglia fa rientro in Italia. Anche in questa fase, l’ASA supporta la coppia per il disbrigo degli adempimenti burocratici da svolgere successivi al rientro in Italia.
10POST ADOZIONE
Concluso l’iter adottivo, l’ASA garantisce alla nuova famiglia supporto per la redazione delle relazioni post-adottive così come previsto dai diversi Paesi di provenienza dei minori.